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Sez. 4, Sentenza n. 39594 del 21/06/2007 Ud. (dep. 26/10/2007) Rv. 237876 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Causalità omissiva - Accertamento - Giudizio di probabilità statistica - Sufficienza - Esclusione - Giudizio di probabilità logica - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237876-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE

Nei reati omissivi impropri, la sussistenza del nesso di causalità non può essere affermata sulla base di una valutazione di probabilità statistica, risultando invece necessaria la formulazione di un giudizio di probabilità logica che consenta di ritenere l'evento specifico riconducibile all'omissione dell'agente al di là di ogni ragionevole dubbio. (Fattispecie in tema di colpa professionale medica in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione compiuta dal giudice d'appello in merito all'insussistenza della prova certa del collegamento causale tra le omissioni diagnostiche e terapeutiche attribuite al sanitario e il decesso di un paziente, la cui situazione immunitaria assolutamente insufficiente lasciava legittimamente dubitare delle possibilità salvifiche degli accertamenti clinici non tempestivamente effettuati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)