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Sez. 1, Sentenza n. 5051 del 30/05/1990 (Rv. 467473 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO TELEFONICO - AZIONE REVOCATORIA - IMPROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467473-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO TELEFONICO - AZIONE REVOCATORIA - IMPROPONIBILITÀ.*

La revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 secondo comma del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, con riguardo ai pagamenti di debiti liquidi ed esigibili compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (se il curatore provi la conoscenza dello stato d'insolvenza), non trova applicazione per i pagamenti che la società concessionaria del servizio telefonico riceva in relazione alla stipulazione di contratti di utenza ovvero alle successive bollette (siano esse soddisfatte tempestivamente, oppure tardivamente, con le modalità e gli effetti fissati del regolamento di detto servizio), atteso che la citata norma, presupponente una facoltà di scelta del creditore, non può riguardare le imprese operanti in regime di monopolio legale, obbligate a contrattare con chiunque ne faccia richiesta ed offra il pagamento del corrispettivo. (Conf 2913/90, mass n 466492).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2597, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., DM 08/09/1988 art. 484

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)