Sez. U, Sentenza n. 3501 del 16/10/1976 (Rv. 382252 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - DECISIONE IN PRIMO GRADO DI UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE ASSORBENTE QUELLE DI MERITO - RIFORMA IN APPELLO DELLA SOLUZIONE SULLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE PER LA DECISIONE DELLE QUESTIONI DI MERITO ASSORBITE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - DECISIONE IN PRIMO GRADO DI UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE ASSORBENTE QUELLE DI MERITO - RIFORMA IN APPELLO DELLA SOLUZIONE SULLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE PER LA DECISIONE DELLE QUESTIONI DI MERITO ASSORBITE - INAMMISSIBILITA.*
Fra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, tassativamente elencate dagli artt 353 e 354 cod proc civ, non rientra il caso in cui la domanda sia stata in primo grado decisa su un punto pregiudiziale (nella specie, estraneita del convenuto alla pretesa attrice), assorbente ogni altra questione di merito. In tale situazione, il giudice di appello, ove opini diversamente sull'indicato punto, deve direttamente procedere all'esame ed alla decisione delle altre questioni sollevate dalle parti. (V 1457/70, mass n 347292).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)