Sez. 3, Sentenza n. 1457 del 15/09/1970 (Rv. 347292 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CASI DI RIMESSIONE - TASSATIVITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CASI DI RIMESSIONE - TASSATIVITA.*
All'infuori dei casi di rimessione al primo giudice, tassativamente previsti dagli artt 353 e 354 cod proc civ, il giudice di appello deve ritenere la causa e decidere nel merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)