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Sez. 3, Sentenza n. 1457 del 15/09/1970 (Rv. 347292 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CASI DI RIMESSIONE - TASSATIVITA.*
Stato
decisa il 1970-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347292-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CASI DI RIMESSIONE - TASSATIVITA.*

All'infuori dei casi di rimessione al primo giudice, tassativamente previsti dagli artt 353 e 354 cod proc civ, il giudice di appello deve ritenere la causa e decidere nel merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)