Sez. L, Sentenza n. 14639 del 18/07/2016 (Rv. 640446 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Posizioni organizzative ex art. 20, comma 1, del c.c.n.l. comparto sanità 1998/2001 - Ammontare dell'indennità di posizione - Definizione della procedura concordata - Necessità - Atti unilaterali adottati anteriormente dal datore di lavoro - Irrilevanza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Il diritto a percepire l'indennità di posizione organizzativa ex art. 20, comma 1, del c.c.n.l. del comparto sanità 1998-2001, sorge solo all'esito della procedura disciplinata dagli artt. 20 e 21 del richiamato c.c.n.l., comportante anche la graduazione delle posizioni in relazione ai parametri ivi indicati, che incide sulla quantificazione della indennità, nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalle parti collettive, senza che assumano rilievo gli atti unilaterali adottati dal datore di lavoro in epoca antecedente alla istituzione ed alla graduazione delle posizioni.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 17/04/1999 art. 20, Contr. Coll. 17/04/1999 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)