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Sez. 3, Sentenza n. 100 del 13/01/1976 (Rv. 378730 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - CANCELLAZIONE - POTERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378730-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - CANCELLAZIONE - POTERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SUSSISTENZA.*

Ai sensi dell'art 89 cod proc civ, alla Corte di Cassazione compete, nel giudizio che si svolge dinanzi ad essa, il potere di disporre la cancellazione di frasi sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi. (Conf 1261/70, mass n 346931; 1955/69, mass n 341124).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)