Sez. 2, Sentenza n. 7674 del 06/09/1994 (Rv. 487849 - 01)
POSSESSO - CONSERVAZIONE | Possesso acquisito "animo et corpore" - Mantenimento solo "animo" - Ammissibilità - Condizioni - Esercizio del possesso - Modificazione della manifestazione esterna rispetto a quella originaria - Irrilevanza ai fini della conservazione del possesso.
POSSESSO - CONSERVAZIONE
Per la conservazione del possesso acquisito "animo et corpore", non occorre la materiale continuità dell'uso né è necessaria l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del possesso ma - salva l'ipotesi in cui risulti esteriorizzato, da chiari ed inequivoci segni, "l'animus derelinquendi" - è sufficiente che la cosa sia rimasta nella virtuale disponibilità del possessore, potendo il possesso essere mantenuto anche solo "animo" purché il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il "corpus" quando lo voglia ed essendo, in particolare, irrilevante, al fine di escludere la conservazione del potere di fatto sulla cosa, corrispondente al diritto di proprietà, la circostanza che la manifestazione esterna dell'esercizio del possesso si sia eventualmente modificata rispetto a quella originaria, ove la diversa utilizzazione del bene costituisca pur sempre estrinsecazione di una delle molteplici facoltà di uso e godimento consentito al proprietario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)