Sez. 2, Sentenza n. 4360 del 19/04/1995 (Rv. 491868 - 01)
POSSESSO - CONSERVAZIONE | Possesso acquisito "animo et corpore" - Mantenimento "solo animo" - Condizioni - Fattispecie.
POSSESSO - CONSERVAZIONE
La conservazione del possesso acquisito "animo et corpore" non richiede l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento ed esercizio del possesso, essendo sufficiente che il bene posseduto, in relazione alla sua natura e destinazione economico-sociale possa ritenersi nella virtuale disponibilità del possessore nel senso che questi possa quando lo voglia ripristinare il rapporto materiale con lo stesso. Ne consegue che, permanendo l'"animus", il possesso perdura finché persista la possibilità di ripristino del "corpus", la quale viene meno sia quando altri si impossessi del bene esercitando sullo stesso un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia quando, in relazione alla natura del bene, l'"animus derelinquendi" sia inequivocabilmente manifestato. (Nella specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto inidonei a configurare acquisizione del possesso il passaggio su di un terreno per accedere alla propria abitazione e la sua utilizzazione quale spazio di manovra per la propria autovettura ed aveva escluso che la mancata utilizzazione della stessa area da parte del possessore costituisse segno chiaro ed univoco del suo "animus derelinquendi").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)