Sez. 2, Sentenza n. 464 del 22/02/1971 (Rv. 350079 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - PRONUNCIA DISTINTA SULLE SPESE DEL GIUDIZIO DI RINVIO E DI APPELLO - NECESSITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - PRONUNCIA DISTINTA SULLE SPESE DEL GIUDIZIO DI RINVIO E DI APPELLO - NECESSITA.*
La Cassazione con rinvio di una sentenza resa in grado di appello pone nel nulla le pronunzie sulle spese gia contenute nella sentenza cassata, onde i giudici di rinvio, emettendo la nuova decisione definitiva, devono provvedere distintamente e specificamente tanto sulle spese del grado di appello che su quelle del giudizio di rinvio. (V 191'58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)