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Sez. 2, Sentenza n. 464 del 22/02/1971 (Rv. 350079 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - PRONUNCIA DISTINTA SULLE SPESE DEL GIUDIZIO DI RINVIO E DI APPELLO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350079-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - PRONUNCIA DISTINTA SULLE SPESE DEL GIUDIZIO DI RINVIO E DI APPELLO - NECESSITA.*

La Cassazione con rinvio di una sentenza resa in grado di appello pone nel nulla le pronunzie sulle spese gia contenute nella sentenza cassata, onde i giudici di rinvio, emettendo la nuova decisione definitiva, devono provvedere distintamente e specificamente tanto sulle spese del grado di appello che su quelle del giudizio di rinvio. (V 191'58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)