Sez. 3, Sentenza n. 3822 del 25/11/1968 (Rv. 337250 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO -IN GENERE- DEBITORE ESECUTATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - CAUSA INSCINDIBILE - CONFIGURABILITA - TEMPESTIVA NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE AL SOLO CREDITORE ESECUTANTE - SUFFICIENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO -IN GENERE- DEBITORE ESECUTATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - CAUSA INSCINDIBILE - CONFIGURABILITA - TEMPESTIVA NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE AL SOLO CREDITORE ESECUTANTE - SUFFICIENZA.*
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto da un terzo, che pretenda di avere la proprieta o altro diritto reale sui beni pignorati, il contraddittorio non e integro se non e citato anche il debitore esecutato, che e litisconsorte necessario in senso sostanziale e processuale. Peraltro, ricorrendo un'ipotesi di causa inscindibile, e sufficiente per la tempestivita dell'impugnazione, che questa venga notificata nei termini al solo creditore esecutante, in quanto la notifica al debitore eseguita tardivamente, assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio. (V.1004-67, massima n.327303 n.178-66, massima n.320342).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)