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Sez. 3, Sentenza n. 15703 del 08/11/2002 (Rv. 558343 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Terzo pignorato - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Causa inscindibile - Configurabilità - Tempestiva notificazione dell'impugnazione ad una sola parte - Sufficienza.
Stato
decisa il 2002-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558343-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

In materia di giudizio di esecuzione, nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario, peraltro, ricorrendo un'ipotesi di causa inscindibile. Per la tempestivita dell'impugnazione è sufficiente che questa venga notificata nei termini anche ad una sola delle parti, in quanto la notifica eseguita tardivamente nei confronti delle altre assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)