Sez. L, Sentenza n. 301 del 16/01/1988 (Rv. 456859 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - SOSTITUTI DEL MANDATARIO - INTERVENTO DEL TERZO ED AZIONE DIRETTA DEL MANDANTE CONTRO LA PERSONA SOSTITUITA - PRESUPPOSTI - ATTIVITÀ SVOLTA DAL SOSTITUTO PER ESCLUSIVA E NON NECESSARIA INIZIATIVA DEL MANDATARIO - RILEVANZA.*
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - SOSTITUTI DEL MANDATARIO - INTERVENTO DEL TERZO ED AZIONE DIRETTA DEL MANDANTE CONTRO LA PERSONA SOSTITUITA - PRESUPPOSTI - ATTIVITÀ SVOLTA DAL SOSTITUTO PER ESCLUSIVA E NON NECESSARIA INIZIATIVA DEL MANDATARIO - RILEVANZA.*
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1717 cod. civ., il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita (nell'esecuzione del mandato) dal mandatario non solo quando l'intervento del terzo sia stato autorizzato dal mandante o si sia reso necessario per la natura dell'incarico, ma anche nel caso in cui il sostituto abbia agito per esclusiva e non necessaria iniziativa del mandatario. (Conf 1445/72, mass n 358079).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1717
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)