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Sez. L, Sentenza n. 824 del 25/01/1993 (Rv. 480432 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Disciplina ex art. 1 legge n. 230 del 1962 - Carattere precettivo ed inderogabile - Contraria previsione contrattuale collettiva nel regime anteriore alla legge N. 56 del 1987 - Illegittimità.
Stato
decisa il 1993-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480432-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere

La disciplina legislativa del contratto di lavoro a tempo determinato dettata dalla legge 18 aprile 1962 N. 230, il cui art. 1 ne limita l'eccezionale ammissibilità alle ipotesi ivi tassativamente previste, ha un contenuto precettivo ed inderogabile, che - nel regime anteriore all'avvento della legge 28 febbraio 1987 N. 56 (art. 23) - si impone anche alle parti collettive, determinando conseguentemente l'illegittimità della previsione, ad opera di dette parti, di assunzioni a termine fuori dei casi ammessi dal citato art. 1.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)