Sez. 2 - , Sentenza n. 49494 del 11/09/2019 Ud. (dep. 05/12/2019) Rv. 277715 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - IN GENERE | Applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131–bis cod. pen. – Esclusione – Ragioni.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - IN GENERE
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel processo minorile, posto che la normativa in materia (d.P.R. n. 448 del 1988) ha carattere di "legge penale speciale", ai sensi dell'art. 16 cod. pen., e, regolando in modo autonomo la stessa materia con l'istituto dell'irrilevanza del fatto di cui all'art. 27 del medesimo decreto, preclude a priori qualunque possibile confronto fra singole disposizioni, ai sensi dell'art. 15 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 16 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)