Sez. U, Sentenza n. 53683 del 22/06/2017 Ud. (dep. 28/11/2017) Rv. 271587 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO | Istituto previsto dall'art.131-bis cod. pen. - Applicabilità ai reati di competenza del giudice di pace - Esclusione.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. (In motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod.pen. e l'art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)