Sez. 1, Sentenza n. 863 del 12/02/1981 (Rv. 411357 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - INFRAZIONE VALUTARIE - CONTROVERSIA SULL'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO DELL'IMPOSIZIONE DI UNA PENA PECUNIARIA - POTERI DELLO AGO - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DELLA AUTORITA AMMINISTRATIVA E DEL DESTINATARIO DELLA SANZIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - INFRAZIONE VALUTARIE - CONTROVERSIA SULL'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO DELL'IMPOSIZIONE DI UNA PENA PECUNIARIA - POTERI DELLO AGO - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DELLA AUTORITA AMMINISTRATIVA E DEL DESTINATARIO DELLA SANZIONE.*
Qualora in materia di infrazioni valutarie insorga controversia circa l'esistenza dei presupposti di fatto dell'imposizione di una pena pecuniaria, il giudice ordinario non puo limitarsi a prendere atto di quanto risulta dal provvedimento contestato, ma deve procedere in via autonoma al controllo dell'esistenza dei presupposti controversi, non sussistendo dinanzi al giudice ordinario alcuna presunzione di legittimita del provvedimento amministrativo (nella specie: decreto del ministero del tesoro in materia valutaria). Conseguentemente, non puo porsi l'Onere probatorio a carico esclusivo del destinatario del provvedimento, poiche se egli, per ragioni attinenti unicamente alla esecutorieta della pretesa fatta valere dalla pubblica amministrazione, assume l'iniziativa del processo, la sua qualita di attore in giudizio non esclude che l'indagine del giudice verta pur sempre su un diritto di credito, i cui presupposti di fatto, secondo le regole generali, debbono essere provati, in caso di incertezza circa la loro esistenza oggettiva, dall'autorita amministrativa che coltiva la relativa pretesa, mentre incombe al destinatario del provvedimento l'Onere della prova dei fatti modificativi o estintivi, in base alla disciplina dettata dallo art 2697 cod civ. (V 5951/79, mass n 402626; (Conf 2990/79, mass n 399324).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 1, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 2, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 4, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 8, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)