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Sez. 3, Sentenza n. 4016 del 03/04/2000 (Rv. 535277 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Sanzioni pecuniarie - Oblazione - Istanza di ammissione - Proposizione per la prima volta in Cassazione - Inammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535277-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE

L'istanza di ammissione all'oblazione, da parte del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, non può essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità, ove il requisito in fatto cui è condizionata (non recidività dell'istante, ai sensi dell'art. 151 secondo comma della legge 16 febbraio 1913 n. 89) non risulti dagli atti di causa, e richieda quindi un'apposita indagine.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)