Sez. L, Sentenza n. 10015 del 21/09/1995 (Rv. 494094 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE | Controversie di lavoro del personale dell'ente Ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Determinazione ex art. 23 legge n. 210 del 1985 - Esclusione ex sentenza costituzione legge n. 117 del 1990 - Conseguenze - Disposizioni del foro erariale - Applicabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 117 del 1990, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato, la competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro del personale di detto ente va determinata non in base al criterio del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le materie di lavoro (art. 413 cod. proc. civ.); con l'ulteriore conseguenza che in grado di appello il tribunale competente per territorio deve essere individuato in base al principio generale stabilito dall'art. 341 cod. proc. civ.(e quindi nel tribunale nella cui circoscrizione ha sede il pretore competente secondo il citato art. 413 cod. proc. civ.) e non già facendo riferimento alle disposizioni speciali del foro erariale (art. 7 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Regio Decr. Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)