diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3355 del 11/04/1996 (Rv. 496925 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO | Appello proposto davanti a giudice incompetente - Efficacia conservativa - Riassunzione della causa davanti al giudice competente ex art. 50 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fattispecie di erroneo riferimento alla disciplina del foro erariale.
Stato
decisa il 1996-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496925-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO

L'appello proposto davanti a un giudice incompetente non è inammissibile, perché idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale di impugnazione, suscettibile di prosecuzione davanti al giudice competente, mediante riassunzione della causa davanti allo stesso a seguito della dichiarazione della propria incompetenza da parte del giudice originariamente adito, come si desume dall'art. 50 cod. proc. civ., che non distingue tra sentenza di primo grado e sentenza di secondo grado. (Nella specie l'Ente Ferrovie dello Stato, in una causa di lavoro, aveva erroneamente individuato il giudice di appello in base alla normativa sul foro erariale, in realtà inapplicabile; la S.C., cassata la sentenza del giudice appello, che erroneamente aveva ritenuto la propria competenza per territorio, ha dichiarato la competenza del giudice effettivamente dotatone, ai fini della riassunzione della causa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)