Sez. 1, Sentenza n. 10425 del 17/10/1984 Ud. (dep. 20/11/1984) Rv. 166796 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - SOPRAVVENUTO STATO DI DETENZIONE PER ALTRA CAUSA - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - SOPRAVVENUTO STATO DI DETENZIONE PER ALTRA CAUSA - IRRILEVANZA.*
L'elezione di domicilio è valida per tutta la durata del processo e finché non sia fatta formale dichiarazione di revoca - il sopravvenuto stato di detenzione dell'imputato per altra causa non sospende l'efficacia dell'elezione di domicilio cosicché è rituale la notifica al domicilio eletto. (Conf mass n 141212; (contra mass n 152286).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)