Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 17 giugno 1965, causa 43/64
Epigrafe
Nella causa 43-64 promossa dal
SIGNOR RICHARD MÜLLER,
funzionario della Segreteria generale dei Consigli delle Comunità europee,
con l'avvocato Manfred Schwall, del Foro di Karlsruhe,
e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avvocato Ernest Arendt, rue Willy Goergen 6,
ricorrente
contro
IL CONSIGLIO DELLA C.E.E., IL CONSIGLIO DELLA C.E.E.A. ED IL CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI DELLA C.E.C.A.
rappresentati dal dott. Hans Jürgen Lambers, consulente giuridico presso la Segreteria generale dei Consigli,
e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il Sig. Jacques Leclerc, funzionario della Segreteria generale dei Consigli, rue Auguste-Lumière 3,
convenuti,
causa avente ad oggetto :
l'inquadramento del ricorrente ad un scatto superiore del grado B/1,
LA CORTE,
composta dai Signori :
Ch. L. Hammes, presidente,
A. M. Donner e R. Lecourt, presidenti di Sezione,
L. Delvaux, A. Trabucchi, W. Strauss e R. Monaco (relatore), giudici,
Avvocato generale: J. Gand,
Cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia possono riassumersi come segue :
paragrafo 2
Il ricorrente veniva assunto a contratto dalla Segreteria generale dei Consigli il 31 agosto 1959, al grado B/8, terzo scatto. In seguito, veniva collocato al quarto scatto del medesimo grado e, con effetto dal 1o aprile 1961, al terzo scatto del grado B/7.
paragrafo 3
Con decisione del 17 gennaio 1963, veniva nominato in ruolo a norma del nuovo Statuto al grado B/2, terzo scatto, con effetto dal 1o gennaio 1962.
paragrafo 4
Con decisione del 28 marzo 1963, il Segretario generale gli conferiva il grado B/1, primo scatto, con anzianità di scatto dal 1o ottobre 1962. L'efficacia di questa disposizione veniva anticipata al 1o gennaio 1962 con decisione del 21 giugno 1963, in seguito ad un reclamo presentato dal ricorrente il 19 aprile 1963.
paragrafo 5
Il 7 ottobre 1963, la Segreteria adottava la descrizione delle funzioni e attribuzioni che comporta ciascun impiego, a norma dell'articolo 5 dello Statuto: tale descrizione veniva comunicata al personale il 15 ottobre 1963.
paragrafo 6
Con lettera del 9 aprile 1964, il ricorrente chiedeva l'inquadramento in uno dei gradi della carriera A/5-A/4 con effetto dal 1o gennaio 1962, sostenendo che, secondo detta descrizione, l'impiego che egli occupa, e che occupava già prima dell'entrata in vigore dello Statuto rientra in tale carriera. Non avendo ricevuto risposta entro il 9 giugno 1964, il 2 luglio 1964 egli presentava il ricorso 28-64.
paragrafo 7
Con lettera di pari data, il Segretario generale si pronunciava sul reclamo di cui sopra, respingendo la richiesta d'inquadramento nella carriera A/5-A/4 e precisando che l'impiego occupato dal ricorrente prima dell'entrata in vigore dello Statuto corrisponde alla carriera B/1.
paragrafo 8
Il 15 luglio 1964, il ricorrente indirizzava al Segretario generale dei Consigli una nuova richiesta fondata su tale presa di posizione e mirante ad ottenere l'inquadramento al terzo scatto del grado B/1, con anzianità dal 1o aprile 1961.
paragrafo 9
Il 18 luglio 1964, l'autorità che ha il potere di nomina adottava una decisione per stabilire a quale carriera corrispondessero, in base alla descrizione delle funzioni e attribuzioni relative a ciascun impiego, le mansioni esercitate dal ricorrente; era questa una delle molte decisioni analoghe adottate nello stesso periodo per tutti i funzionari della Segreteria.
paragrafo 10
Non avendo ricevuto risposta nei due mesi successivi alla sua richiesta del 15 luglio, il ricorrente ha proposto il presente ricorso con atto registrato in cancelleria il 23 settembre 1964.
paragrafo 11
L'8 ottobre 1964, il Segretario generale ha comunicato al ricorrente la sopra ricordata decisione del 18 luglio 1964.
SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia :
paragrafo 2
«1) Dichiarare nullo il silenzio — rifiuto da ritenersi acquisito il 15 settembre 1964, in conformità all'articolo 91, n. 2, secondo comma, dello Statuto del personale della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica; questa decisione implicita del Segretario generale dei Consigli delle Comunità Europee respinge la domanda del ricorrente di essere inquadrato al terzo scatto del grado B/1, con effetto dal 1o gennaio 1963 e con anzianità di scatto dal 1o aprile 1961.
« 2) Porre le spese a carico del Segretario generale dei Consigli delle Comunità Europee».
paragrafo 3
I convenuti chiedono alla Corte :
paragrafo 4
«Di voler dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, disattenderlo; di voler condannare il ricorrente alle spese del giudizio, che non siano a carico del convenuto a norma degli articoli 70 e 95, paragrafo 1, del Regolamento di procedura».
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla designazione del convenuto
paragrafo 1
I convenuti sostengono che il ricorrente, come funzionario dei Consigli C.E.E. e C.E.E.A., avrebbe dovuto dirigere il ricorso contro tali istituzioni e non contro il Segretario generale, specie poi dal momento che la decisione impugnata va attribuita agli stessi Consigli.
paragrafo 2
Il ricorrente fa presente di essere funzionario della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica e di essere impiegato presso la Segreteria generale dei Consigli C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. La tesi dei convenuti, secondo cui i funzionari della Segreteria dei Consigli, che sono funzionari della C.E.E. e della C.E.E.A., dovrebbero dirigere i loro ricorsi contro i Consigli di tali Comunità, mentre i funzionari della C.E.C.A. dovrebbero dirigerli contro il Consiglio speciale dei Ministri, solleverebbe difficoltà di ordine pratico per quanto riguarda l'esecuzione delle sentenze della Corte. Dal punto di vista del bilancio infatti, i tre Consigli costituiscono un'istituzione comune. La tesi sarebbe inoltre criticabile sul piano giuridico in quanto essa obbligherebbe un dipendente della Segreteria ad esperire ricorso anche contro un'istituzione (nel nostro caso il Consiglio C.E.C.A.) dalla quale egli non dipende.
paragrafo 3
Inoltre, visto che il reclamo contemplato dall'articolo 90 dello Statuto dev'essere diretto contro l'autorità che ha il potere di nomina, si dovrebbe concludere che pure i ricorsi di cui all'articolo successivo vanno diretti contro la medesima autorità (vedi sentenza 79-63 e 82-63).
paragrafo 4
I convenuti replicano che comunque il Segretario generale ha agito per conto dei Consigli C.E.E. e C.E.E.A., quale autorità che ha il potere di nomina. Qualora tale autorità, come nel caso specifico, non coincida con l'istituzione vera e propria, il ricorso deve comunque essere diretto contro l'istituzione. La sentenza 79-63 e 82-63 smentisce tale principio: ci si può invece, a ragione, richiamare alla sentenza 78-63 e 80-63.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità
punto 1
Dopo aver ricordato che nel ricorso 28-64 il ricorrente domandava di essere inquadrato in uno dei gradi della carriera A/5-A/4, mentre nel presente ricorso parte dal presupposto che le sue mansioni sono quelle di un impiego della carriera B/1, i convenuti assumono che le conclusioni del ricorso 28-64 sono in contraddizione con quelle del ricorso 43-64. Al massimo, le conclusioni del presente ricorso potrebbero considerarsi subordinate a quelle della causa precedente, ma il ricorrente pare voglia escludere tali ipotesi, in quanto afferma l'assoluta indipendenza delle due cause. D'altro canto, prescindendo dall'inquadramento del ricorrente in un determinato grado, le conclusioni del ricorso 43-64 miranti ad ottenere il terzo scatto dovrebbero essere disattese perché troppo vaghe. Infatti, uno scatto può essere accordato solo in un grado determinato.
I convenuti concludono rimettendosi, su questo punto, alla prudenza della Corte.
Il ricorrente ricorda in primo luogo le circostanze che hanno preceduto la presentazione del ricorso in esame e sottolinea poi l'indipendenza di questo ricorso rispetto a quello 28-64. A tale proposito egli mette in rilievo che il ricorso 28-64 mirava all'inquadramento del ricorrente in base alla natura delle funzioni, mentre il ricorso 43-64 mira ad ottenere l'attribuzione di uno scatto determinato, vale a dire postula l'adozione di una misura che, per l'autorità che ha il potere di nomina, rappresenta la diretta conseguenza di una decisione da essa adottata. In entrambi i casi, il provvedimento impugnato reca pregiudizio al ricorrente: nel ricorso 28-64 si tratta della reiezione della richiesta del ricorrente mirante ad ottenere l'inquadramento nella carriera A/5-A/4; nel ricorso 43-64 si tratta della reiezione della domanda mirante ad ottenere uno scatto determinato, come corollario della decisione del Segretario generale relativa all'inquadramento del ricorrente in B/1.
Pur ammettendo che il presente ricorso sarebbe divenuto privo di contenuto qualora la Corte, prima di statuire sulla controversia relativa allo scatto, avesse dichiarato fondato il ricorso 28-64, il ricorrente rileva che,. dopo il suo reclamo del 15 luglio 1964, egli doveva comunque proporre anche il presente ricorso per non incorrere nella decadenza prevista dall'articolo 91 dello Statuto.
I convenuti replicano insistendo sulle considerazioni già esposte. In particolare sottolineano che, se la proposizione del presente ricorso è per il ricorrente l'unico mezzo per sottrarsi alla decadenza contemplata dall'articolo 91 dello Statuto, artefice di tale situazione è il ricorrente stesso che ha indirizzato quasi contemporaneamente all'autorità che ha il potere dì nomina due richieste tra loro incompatibili.
punto 2
I convenuti sostengono inoltre che il presente ricorso è irricevibile perché proposto tardivamente.
Tale tesi troverebbe il suo principale fondamento nel fatto che il ricorrente in realtà intende impugnare le decisioni del 28 marzo e del 21 giugno 1963 con le quali è stato inquadrato al grado B/1, primo scatto, con effetto dal 1o gennaio 1962. Il presunto pregiudizio sussisterebbe dunque fin dal 21 giugno 1963.
Pur riconoscendo che il ricorrente non avrebbe potuto rendersi conto del pregiudizio che gli arrecava tale decisione prima che al personale fosse comunicata la descrizione delle funzioni e attribuzioni relative a ciascun impiego, descrizione adottata dai Consigli il 7 ottobre 1963, il presente ricorso sarebbe cionondimeno tardivo, tenuto conto del fatto che tale descrizione è stata comunicata al personale il 15 ottobre 1963. Il termine di tre mesi contemplato dall'articolo 91 dello Statuto avrebbe dunque dovuto esser computato al 'più tardi da questa data.
Sarebbe inoltre errato affermare che ogni incertezza circa l'inquadramento del ricorrente in base alle funzioni sarebbe stata fugata solo dalla lettera del Segretario generale in data 2 luglio 1964 : tale incertezza non sussisteva in quanto la promozione del ricorrente in B/1 era subordinata alla corrispondenza tra le sue funzioni e questo grado.
Il ricorrente solleva le seguenti obiezioni :
La decisione del 28 marzo 1963 è stata adottata in base all'articolo 45 dello Statuto e considerate le disposizioni dell'articolo 108. Il ricorrente è quindi stato promosso al grado B/1 con effetto dal 1o ottobre 1962. Lo scatto attribuitogli (primo scatto) è stato determinato in base all'articolo 46 dello Statuto.
A seguito di tale promozione, dal 1o ottobre 1962 egli è stato inquadrato in una carriera più elevata della categoria B. Avendo esercitato le stesse funzioni almeno dal 1o gennaio 1962, egli ha creduto di essere legittimato a chiedere l'inquadramento in B/1 a partire da tale data. Posto che la descrizione delle funzioni e attribuzioni relative a ciascun impiego non era ancora stata adottata dai Consigli, la determinazione della sua posizione statutaria veniva ad essere rinviata sine die: egli aveva semplice-mente cercato di ottenere al più presto l'inquadramento più favorevole al quale potesse aspirare. A questo scopo egli ha presentato la domanda del 19 aprile 1963.
In esito a tale domanda, gli effetti di detto inquadramento sono stati retrodatati al 1o gennaio 1962, mediante decisione del 21 giugno 1963. Tale decisione era stata preceduta da una lettera del Segretario generale in data 20 giugno 1963, ove si precisava che la decisione sopra menzionata non andava considerata, nelle intenzioni dell'autorità che ha il potere di nomina, come un provvedimento conseguente all'accoglimento di un'eventuale richiesta del ricorrente diretta ad ottenere la regolarizzazione della sua situazione amministrativa in conformità dell'allegato I dello Statuto, ma piuttosto come una promozione con il massimo di retroattività. Sotto questo aspetto, essa non poteva recare pregiudizio al ricorrente. Da un lato, essa non definiva la questione dell'inquadramento del ricorrente, d'altro canto, egli non poteva impugnarla per dimostrare che le sue funzioni appartenevano ad una carriera determinata e rivendicare così tutta l'anzianità in questo grado, per la semplice ragione che non era in condizioni di motivare adeguatamente il ricorso prima che fosse stata adottata la descrizione delle funzioni e attribuzioni relative a ciascun impiego.
La nota di rinvio della direzione dell'amministrazione, comunicata al ricorrente il 26 giugno 1963, annunciava in effetti l'adozione di una decisione successiva relativa alla «nuova carriera che sarebbe stata attribuita al ricorrente in conformità alla corrispondenza tra impieghi tipo e carriere». Tale decisione — che ha suggellato il procedimento d'integrazione — è stata adottata il 18 luglio 1964 e comunicata al ricorrente l'8 ottobre 1964.
È stata comunque anticipata da una lettera del Segretario generale in data 2 luglio 1964, indirizzata al ricorrente in seguito al suo reclamo del 9 aprile 1964 (su cui verte il ricorso 28-64).
Il ricorrente ha così constatato allora che l'attribuzione del grado B/1 con effetto dal 1o gennaio 1962 non era in realtà il risultato di una promozione ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ma era piuttosto la conseguenza del suo inquadramento definitivo. Per questo motivo egli ha scritto la lettera del 15 luglio 1964 ove chiede che si traggano da tale provvedimento le logiche conseguenze circa lo scatto che gli spetta. È erroneo affermare che il ricorrente avrebbe dovuto proporre il ricorso al massimo entro tre mesi dopo la comunicazione della descrizione delle funzioni e attribuzioni relative a ciascun impiego, comunicazione avvenuta il 15 ottobre 1963.
Tale descrizione non poteva trasformare la decisione del 21 giugno 1963 in atto pregiudizievole. Tale decisione, se non ledeva il ricorrente al momento in cui gli fu comunicata, non poteva lederlo in seguito per effetto della descrizione sopra citata. Inoltre, dalla descrizione delle funzioni e attribuzioni relative a ciascun impiego non risultava che l'autorità che ha il potere di nomina considerasse già le funzioni del ricorrente come funzioni di grado B/1.
I convenuti replicano sottolineando che le decisioni del 28 marzo e del 21 giugno 1963 hanno arrecato pregiudizio al ricorrente in quanto gli hanno conferito vantaggi inferiori a quelli che a suo giudizio gli sarebbero spettati. Quindi il ricorrente ha ritenuto che il ritardo nella decorrenza degli effetti della promozione gli arrecasse pregiudizio. Ciò che vale per una decisione che non soddisfa interamente le sue pretese circa la data dell'inquadramento, ha altrettanto valore per una decisione che presenta gli stessi svantaggi per quanto riguarda l'attribuzione di un determinato scatto. Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche su questo punto la decisione del 21 giugno 1963; tanto più che il Segretario generale ha respinto, come risulta dalla sua lettera del 20 giugno, la tesi sostenuta allora dal ricorrente circa la propria situazione amministrativa.
Tale decisione gli arrecava pregiudizio anche prima della descrizione delle funzioni e attribuzioni relative a ciascun impiego, comunicata al ricorrente il 15 ottobre 1963. Ad ogni modo, venuto a conoscenza di tale descrizione, il ricorrente avrebbe dovuto rivendicare i suoi diritti, stimolato ancor più dalla convinzione che tale descrizione non situasse chiaramente il suo impiego in una carriera determinata.
La decisione del Segretario generale comunicata al ricorrente l'8 ottobre 1964 non potrebbe d'altronde rimettere in termini il Müller, giacché nei suoi confronti essa si limita a confermare decisioni adottate in precedenza (28 marzo e 21 giugno 1963).
In realtà il ricorrente si adopera onde essere rimesso in termini già da tempo scaduti, per poter fruire del principio posto dalla sentenza 70-63. Tale sentenza non può però avere tale effetto essendo la sua forza di cosa giudicata limitata alle parti in causa.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito
paragrafo 1
Il ricorrente ricorda di essere passato in ruolo al grado B/2, terzo scatto, con effetto dal 1o gennaio 1962 e con anzianità di scatto dal 1o aprile 1961.
paragrafo 2
Nella lettera del 2 luglio 1964, il Segretario generale ha affermato che l'impiego occupato dal ricorrente già prima dell'entrata in vigore dello Statuto, secondo la descrizione delle funzioni e attribuzioni di ciascun impiego (adottata dai Consigli il 7 ottobre 1963) e secondo l'allegato I dello Statuto, fa parte della carriera B/1.
paragrafo 3
Ne consegue il diritto per il ricorrente all'inquadramento in questo grado con effetto dal 1o gennaio 1962. L'attribuzione di tale grado, per quanto lo riguarda, non potrebbe essere considerata una promozione ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto e di conseguenza la sua anzianità e il suo scatto non dovrebbero essere calcolati in base all'articolo 46. Il ricorrente avrebbe dunque diritto, in virtù dell'articolo 103 dello Statuto, a essere collocato nello stesso scatto (terzo) e con la stessa anzianità (dal 1o aprile 1961) ch'egli aveva nel grado B/2.
paragrafo 4
I convenuti obiettano che l'articolo 103 dello Statuto, dal quale nascerebbe a giudizio del ricorrente il suo diritto alla trasposizione tale e quale nel grado B/1 dell'anzianità maturata nel grado B/2, è applicabile solo per il passaggio in ruolo, a norma dell'articolo 102, degli agenti prestatutari. L'articolo 103 è già stato applicato al ricorrente in occasione della sua integrazione e non può essere invocato per una rivalutazione d'impiego, provvedimento che nulla ha in comune con l'integrazione (conforme la sentenza 20 e 21-63).
paragrafo 5
Non già l'articolo 105, ma l'articolo 46 dello Statuto deve essere applicato nel caso specifico. Infatti, la rivalutazione di un impiego non esclude ch'esso possa essere occupato mediante promozione. Nessun dipendente ha diritto a determinate funzioni e, in caso di rivalutazione delle funzioni, l'autorità che ha il potere di nomina deve avere la possibilità di stabilire se chi già le esercitava possa continuare ad esercitarle, o se debbano invece essere affidate al altri dipendenti più qualificati.
paragrafo 6
Nel caso in cui il titolare venga confermato, egli va collocato al grado superiore, corrispondente alle sue nuove funzioni. Ma tale inquadramento risulta da una promozione ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, e quindi l'anzianità nel nuovo grado, nonché lo scatto, vanno calcolati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 46. L'attribuzione al ricorrente del primo scatto del grado B/1, a partire dal 1o gennaio 1962, è dunque conforme allo Statuto.
paragrafo 7
D'altro canto, anche supponendo che l'inquadramento del ricorrente in B/1 non derivasse da una promozione, l'articolo 46 dello Statuto sarebbe comunque applicabile nei suoi confronti. Tale articolo è infatti applicabile non solo alle promozioni, ma anche ad ogni altra «nomina ad un grado superiore» salvo alcune eccezioni, come ad esempio quelle ammesse dalla Corte nella causa 70-63, che però nella fattispecie non ricorrono. In detta causa 70-63, il ricorrente aveva maturato tutta l'anzianità continuando a svolgere i compiti che svolgeva al momento dell'entrata in vigore dello Statuto, mentre nella causa in esame il ricorrente ha maturato — in sostanza — la sua anzianità esercitando funzioni non già di controllore finanziario, ma d'impiegato amministrativo della ragioneria, funzioni che non sono state rivalutate dal 1o gennaio 1962. Infatti, il ricorrente è stato nominato controllore finanziario solo dal 1o novembre 1961 e la rivalutazione di tali funzioni non può implicare la rivalutazione di quelle esercitate in passato quale impiegato della ragioneria. Anche se fosse stato promosso al grado B/VI (ora B/1) dal 1o novembre 1961 e non dal 1o gennaio 1962 — cosa possibilissima in questo caso — il ricorrente avrebbe potuto aspirare solo al primo scatto di tale grado, specie poi dal momento che aveva ottenuto una promozione sette mesi prima (1o aprile 1961).
paragrafo 8
Dev'essere esclusa, infine, ogni discriminazione a danno del ricorrente rispetto a un dipendente nominato controllore finanziario il 1o gennaio 1962 e dotato di esperienza professionale specifica non più lunga di quella del ricorrente. Anche tale dipendente è stato infatti inquadrato al primo scatto del grado B/1, senza che gli fosse concesso alcun abbuono di anzianità poiché si supponeva che, come il ricorrente, la sua esperienza professionale specifica fosse limitata a qualche mese.
paragrafo 9
Il ricorrente sostiene l'applicabilità dell'articolo 103 alla fattispecie.
paragrafo 10
Dalla sentenza 20 e 21-63 si desume che, nella procedura di nomina in ruolo contemplata dall'articolo 102 dello Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina può prescindere dalle divergenze tra l'inquadramento attribuito al dipendente in base a tale articolo e quello risultante dalla descrizione delle funzioni e attribuzioni di ciascun impiego e dall'allegato I dello Statuto.
paragrafo 11
In questi casi il procedimento d'integrazione si ripartisce: la prima fase comprende l'applicazione dell'articolo 102 dello Statuto e la seconda implica l'appianamento di tali divergenze e il reinquadramento secondo la rivalutazione dell'impiego prevista dalla descrizione e dall'allegato di cui sopra. È nella seconda fase che si deve applicare l'articolo 103.
paragrafo 12
Da quanto sopra e dalla sentenza summenzionata consegue che l'articolo 103 (che fa parte delle disposizioni transitorie dello Statuto) si applica sia per le misure adottate al momento del passaggio in ruolo del dipendente, che per quelle adottate in occasione del reinquadramento in virtù dell'allegato I dello Statuto e della descrizione delle funzioni e attribuzioni di ciascun impiego. Tale tesi è inoltre confermata dal penultimo comma della sezione B, n. 1, della motivazione nella sentenza 70-63.
paragrafo 13
Dalla sentenza 20 e 21-63 si desume inoltre che è erroneo l'assunto dei convenuti secondo cui l'impiego rivalutato può essere occupato mediante promozione. Non si tratta in effetti, per il tenore stesso di tale articolo, di ricoprire un impiego rivalutato, ma di procedere all'inquadramento adeguato di un dipendente che è confermato nel suo impiego precedente dopo il passaggio in ruolo. Egli non ha dovuto essere promosso per mantenere quell'impiego: ma, dal momento che lo ha mantenuto, ha diritto all'inquadramento corrispondente. D'altronde, viste le decisioni 17 gennaio, 28 marzo e 21 giugno 1963, il Segretario generale non avrebbe potuto rifiutare al Müller il reinquadramento ed affidare le stesse mansioni — proprio quando fu concessa la promozione al ricorrente — ad un altro dipendente promosso ad hoc al grado B/1.
paragrafo 14
Ciò premesso, il ricorrente contesta che l'articolo 46 sia applicabile alla fattispecie. Egli analizza il capitolo B, titolo III, dello Statuto e in particolare l'articolo 45, per concludere che la portata giuridica di tale capitolo si limita alla promozione ed al cambiamento di carriera e che l'articolo 46 disciplina la determinazione dell'anzianità nel caso in cui; il funzionario sia inquadrato ad un grado superiore, sia per effetto di promozione sia per effetto di un cambiamento di carriera a seguito di concorso. L'inquadramento del ricorrente al grado B/1 non è avvenuto né in questo, né in quel modo.
paragrafo 15
É inaccettabile, in quanto illogica e in contrasto con l'articolo 46, la tesi dei convenuti secondo cui detto articolo si applicherebbe ogniqualvolta vi sia una nomina a un grado superiore, salvo eccezioni dovute alla particolare situazione del dipendente.
paragrafo 16
D'altronde, a proposito delle cosiddette «eccezioni» di cui parlano i convenuti e più precisamente quelle ammesse dalla sentenza 70-63, si può osservare che la Corte non ha fondato la sua pronuncia sul fatto che il ricorrente occupasse lo stesso impiego da sei anni al momento dell'entrata in vigore dello Statuto. Il ricorrente potrebbe del resto invocare a suo favore circostanze analoghe. Non si deve arguire dalla decisione del 1o novembre 1961 ch'egli sia stato designato controllore finanziario soltanto in tale data. In una nota del 4 ottobre 1961 il dott. Markull, Direttore generale, ha proposto al Segretario generale di reinquadrare il ricorrente al grado 7, terzo scatto, con effetto dal 1o aprile 1961, essendogli state affidate in detto giorno le funzioni di controllore finanziario. Il fascicolo personale esibito nel procedimento dimostra inoltre che il ricorrente ha maturato la, sua anzianità nel terzo scatto del VII grado (attualmente B/2) con effetto dal 1o aprile 1961, in qualità di controllore finanziario. Poiché tale inquadramento non era effetto di una promozione (infatti il ricorrente non è stato inquadrato al 1o scatto del grado VII) ma di un cambiamento nelle funzioni, ne consegue che il ricorrente ha maturato in sostanza la sua anzianità in detto grado e con funzioni di controllore finanziario, non già di impiegato della ragioneria. Il suo caso sarebbe dunque analogo a quello del ricorrente nella causa 70-63: la circostanza che quest'ultimo avesse sei anni di anzianità non ha molta importanza, poiché la sentenza di cui trattasi intendeva affermare un principio giuridico, non già conferire un premio di fedeltà.
paragrafo 17
È inoltre inesatto affermare che, se il ricorrente fosse stato promosso al grado VI (attualmente B/1) con effetto al 1o novembre 1961, avrebbe ottenuto anche in questo caso solo il primo scatto. Innanzitutto, tale promozione non sarebbe stata possibile per mancanza del minimo di anzianità prescritto ed era inoltre preclusa ai funzionari di grado VIII. In secondo luogo, nel caso in cui l'impiego fosse stato di grado VI, il ricorrente sarebbe stato collocato nello stesso scatto attribuitogli quando fu inquadrato nel grado VII (terzo scatto).
paragrafo 18
Infine, la tesi dei convenuti secondo cui un funzionario da poco entrato in servizio, il 1o gennaio 1962 non avrebbe ottenuto uno scatto superiore a quello del ricorrente, non corrisponde a. verità perché lo Statuto non lo consente.
paragrafo 19
Il ricorrente conclude invocando la sentenza 70-63 che determinerebbe una norma giuridica di portata generale secondo la quale, allorché un funzionario nominato in ruolo a norma dell'articolo 102 dello Statuto ha diritto a far regolarizzare la sua situazione amministrativa in conformità alla descrizione delle funzioni e attribuzioni relative a ciascun impiego e in conformità all'allegato I dello Statuto, gli spetterebbe, nel nuovo grado corrispondente al suo impiego, lo stesso scatto e la stessa anzianità raggiunti nel vecchio grado durante la prima fase del procedimento d'integrazione previsto dagli articoli 102 e 103 dello Statuto.
paragrafo 20
I convenuti obiettano che le sentenze 20 e 2.1-63 e 70-63 sono state citate a sproposito dal ricorrente che si propone di dimostrare che l'articolo 103 dello Statuto è applicabile alla nomina ad un grado superiore conseguente alla rivalutazione dell'impiego, dopo il passaggio al regime statutario. L'articolo di cui sopra menziona semplicemente la conservazione dell'anzianità maturata dal funzionario «prima dell'ammissione al benefìcio del presente Statuto» e per questo motivo può soltanto contemplare il provvedimento di nomina in ruolo del funzionario, ancor prima dell'eventuale nomina ad un grado superiore.
paragrafo 21
Il passaggio del ricorrente dal grado B/2 al grado B/1 non potrebbe d'altronde essere considerato altrimenti che come una promozione. Il ricorrente — come altri funzionari — non aveva diritto alla conservazione di funzioni rivalutate. Il fatto che, a causa del ritardo nell'entrata in vigore dello Statuto, la volontà dell'autorità competente di confermarlo nel suo impiego abbia potuto essere formalmente espressa solo con le decisioni del 28 marzo e del 21 giugno 1963, non potrebbe modificare tale conclusione. Comunque, l'articolo 46 dello Statuto avrebbe dovuto essere applicato al ricorrente per la determinazione del suo scatto, poiché tale articolo non disciplina solo i casi contemplati dall'articolo 45, ma anche ed illimitatamente quelli relativi ad un «funzionario nominato in un grado superiore». Nella fattispecie non era possibile alcuna deroga all'articolo 46 del genere di quella ammessa dalla sentenza 70-63. Si deve rilevare che, anche prima del 1o novembre 1961, al ricorrente erano stati indubbiamente attribuiti, con decisione del capo servizio ragioneria, suo superiore diretto, compiti di controllo finanziario.
paragrafo 22
Tale attribuzione non esulava però dall'ambito delle sue funzioni d'impiegato di ragioneria e una semplice decisione del suo superiore gerarchico non era sufficiente per attribuirgli formalmente le nuove funzioni, essendo necessaria all'uopo una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.
paragrafo 23
Ciò premesso, i convenuti respingono ancora una volta la tesi secondo la quale un controllore finanziario, da poco entrato in servizio il 1o gennaio 1962 e dotato di esperienza specifica professionale analoga a quella del ricorrente, avrebbe ricevuto un trattamento più favorevole di quest'ultimo. Essi contestano che, con la sentenza 70-63, la Corte abbia posto la norma giuridica di portata generale formulata dal ricorrente.
paragrafo 24
Anzitutto si dovrebbe notare che detta sentenza si fonda su circostanze particolari, in quanto il ricorrente aveva ricoperto lo stesso impiego per tutto il tempo in cui aveva maturato gli scatti d'anzianità nel grado inferiore. Tale impiego corrispondeva, nel nuovo Statuto, a un grado superiore. Si tratta di un caso a sé poiché, in altri casi, si è verificato uno sviluppo della stessa funzione e tale sviluppo ha implicato la sua rivalutazione.
paragrafo 25
In secondo luogo, l'applicazione della tesi propugnata dal ricorrente comporterebbe sovente una disparità di trattamento tra funzionari che occupano lo stesso impiego: disparità alla quale lo Statuto, che vieta la concessione del doppio scatto, non consentirebbe di porre rimedio. Per dimostrare la fondatezza di tale assunto, i convenuti adducono i due esempi seguenti :
paragrafo 26
a) un funzionario potrebbe essere stato destinato, mediante reinquadramento, ad un impiego rivalutato, mentre l'altro potrebbe essere stato assunto direttamente in un impiego di livello superiore o potrebbe essere stato promosso a questo impiego prima dell'entrata in vigore dello Statuto;
b) due funzionari, prima dell'entrata in vigore dello Statuto, avrebbero potuto occupare impieghi analoghi, ma in scatti diversi, di una carriera abbracciante due gradi e ridotta ad un grado solo in regime statutario.
paragrafo 27
I convenuti concludono che, stando così le cose, appare opportuno — salvo rare eccezioni — reinquadrare il funzionario che occupa un impiego rivalutato come si è fatto nel caso specifico, cioè mediante una promozione, le cui modalità consentono di tener conto dell'interesse di tutti i funzionari, senza recare pregiudizio ai beneficiari.
SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento
paragrafo 1
Il procedimento si è svolto ritualmente.
paragrafo 2
Con ordinanza 3 dicembre 1964, la Seconda Sezione della Corte ha disposto il rinvio della causa alla Corte, a norma dell'articolo 95, paragrafo 2 del Regolamento di procedura.
paragrafo 3
Su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, la Corte ha ritenuto superflua l'istruttoria.
paragrafo 4
Le parti hanno presentato le loro deduzioni orali nell'udienza del 18 marzo 1965. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 6 maggio 1965.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla designazione della parte conve nuta
paragrafo 1
Il ricorrente ha diretto il suo ricorso contro il Segretario generale dei Consigli delle Comunità Europee assumendo che, se a norma dell'articolo 90 dello Statuto dei funzionari il reclamo dev'essere indirizzato all'autorità che ha il potere di nomina, anche i ricorsi previsti dall'articolo successivo, in assenza di specifiche disposizioni in contrario, vanno proposti contro detta autorità.
paragrafo 2
Tale modo di procedere sarebbe nel caso specifico ancor più giustificato in quanto il ricorrente è funzionario dei Consigli C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. i quali costituirebbero un'unità giuridica e amministrativa, dotata di una Segreteria comune.
paragrafo 3
A norma dell'articolo 2 dello Statuto di cui sopra «ogni istituzione determina le autorità che esercitano nel suo ambito i poteri demandati dal presente Statuto all'àutorità che ha il potere di nomina». Ne consegue che l'autorità che ha il potere di nomina agisce in nome dell'istituzione che l'ha designata e che gli atti che incidono sulla situazione giuridica dei funzionari, e possono eventualmente recar loro pregiudizio, vanno attribuiti all'istituzione cui essi appartengono. L'articolo 90 dello Statuto del personale stabilisce che il reclamo va indirizzato all'autorità che ha il potere di nomina proprio perché tale procedimento rappresenta un ricorso gerarchico privo di qualsiasi carattere contenzioso.
paragrafo 4
Posto da ultimo che ogni Comunità ha una personalità giuridica distinta e che i Trattati non hanno conferito ai Consigli carattere d'istituzione comune, la semplice esistenza di una Segreteria unica non è sufficiente a far ritenere che i Consigli costituiscano un'unica entità giuridica. A norma delle disposizioni generali sui ricorsi giurisdizionali contenute nei Trattati, il ricorso va diretto contro l'Istituzione da cui emana il provvedimento. Per questi motivi il presente ricorso dev'esser considerato come diretto contro i Consigli C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. dai quali il ricorrente dipende.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla ricevibilità
punto 1
Nel presente ricorso il ricorrente chiede di essere inquadrato al terzo scatto del grado B/1, con anzianità di scatto dal 1o aprile 1961.
Considerando che uno scatto può essere concesso solo in un grado determinato, i convenuti assumono che le conclusioni del presente ricorso sarebbero in contraddizione con quelle del ricorso 28-64, in cui il ricorrente chiedeva di essere inquadrato al grado A/3 o in un impiego della carriera A/5 -A /4. Il presente ricorso sarebbe quindi irricevibile.
L'eccezione è infondata.
Nonostante le affermazioni contrarie del ricorrente, il presente ricorso dev'esser considerato come subordinato rispetto al ricorso 28-64. Le sue conclusioni sarebbero infatti svuotate di contenuto solo nel caso in cui il ricorrente avesse ottenuto l'inquadramento in A/5 -A /4 oppure in A/3.
Ciò non è avvenuto in quanto il ricorso 28-64 è stato respinto con sentenza 7 aprile 1965. Così stando le cose, è innegabile l'interesse del ricorrente ad essere inquadrato in uno scatto superiore del grado B/1.
punto 2
I convenuti assumono inoltre che il ricorso sarebbe tardivo poiché l'origine del presunto pregiudizio dovrebbe ricercarsi nelle decisioni del 28 marzo 1963 e del 21 giugno 1963 che inquadrano il ricorrente al primo scatto del grado B/1. Tali decisioni — o almeno quella 21 giugno 1963 — egli avrebbe quindi dovuto impugnare nel termine prescritto dall'articolo 91 dello Statuto del personale. D'altro lato, la decisione dei Consigli relativa alla descrizione delle funzioni ed attribuzioni di ciascun impiego (ai sensi dell'articolo 5, n. 4 dello Statuto) è stata comunicata al personale il 15 ottobre 1963 : almeno da tale data, il ricorrente avrebbe perciò potuto sapere che era stata adottata una decisione che lo riguardava. Il ricorrente, non avendo impugnato tempestivamente tali decisioni, né proposto ricorso gerarchico, sarebbe decaduto dal diritto d'impugnazione.
Il ricorrente sostiene invece di aver potuto rendersi conto del pregiudizio subito con l'inquadramento (più precisamente a seguito dell'attribuzione del primo scatto del grado B/1) solo dopo aver ricevuto la lettera del Segretario generale in data 2 luglio 1964.
La Corte rileva che la descrizione precitata si limita a stabilire per ogni categoria e per il ruolo linguistico il grado da attribuire ad ogni impiego, ma non sancisce criteri per l'attribuzione degli scatti. Le decisioni del 28 marzo e 21 giugno 1963, conferendo al ricorrente il grado B/1, primo scatto, mentre egli era inquadrato al grado B/2, terzo scatto, gli avrebbero attribuito uno scatto inferiore a quello da lui precedentemente ottenuto ed al quale egli afferma di aver diritto. Il Müller avrebbe quindi dovuto impugnare tali decisioni nei termini prescritti dall'articolo 91 dello Statuto dei funzionari.
Nel suo reclamo del 19 aprile 1963, diretto al Segretario generale dei Consigli, egli ha chiesto che l'effetto del suo inquadramento in B/1, primo scatto, fosse anticipato rispetto a quanto stabilito con la decisione del 28 marzo 1963, ma non ha formulato alcuna critica circa lo scatto attribuitogli. Il Segretario generale ha accolto tale reclamo con la decisione del 21 giugno 1963 in cui si conferma all'interessato il primo scatto del grado B/1, con effetto dal 1o gennaio 1962.
punto 3
Solo il 15 luglio 1964 il ricorrente ha proposto reclamo al Segretario generale dei Consigli, ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto, chiedendo di essere inquadrato al terzo scatto del grado B/1. Sia il reclamo di cui sopra, sia il presente ricorso diretto contro la reiezione del reclamo, sono quindi stati presentati dopo la scadenza del termine d'impugnazione, calcolato in base alla data dei provvedimenti.
Il Müller assume tuttavia che la sentenza 70-63 del 7 luglio 1964 costituirebbe un fatto nuovo tale da mutare i presupposti e le condizioni essenziali su cui si fonda l'inquadramento controverso e quindi tale da rimettere in termini il ricorrente. Quindi sia il reclamo del 15 luglio 1964, sia il presente ricorso sarebbero ricevibili in quanto proposti entro il termine calcolato con riguardo alla data della sentenza 70-63.
La sentenza pronunciata dalla Corte in sede contenziosa e decretante l'annullamento di un provvedimento produce effetti soltanto nei riguardi delle parti e delle persone direttamente toccate dal provvedimento annullato. Essa può costituire un fatto nuovo solo per detti soggetti.
È assodato che il ricorrente non era direttamente toccato dal provvedimento annullato dalla sentenza 70-63. Questa non può quindi essere considerata, nei confronti del ricorrente, come un fatto nuovo atto a rimetterlo in termini.
Per questi motivi, si deve concludere che il ricorso è stato tardivamente proposto ed è pertanto irricevibile.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulle spese
paragrafo 1
Il ricorrente è rimasto soccombente. A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'articolo 70 di detto regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese esposte dalle Istituzioni restano a carico di queste ultime.
Dispositivo
Letti gli atti di causa :
Sentita la relazione del giudice relatore.
Sentite le parti nelle loro deduzioni orali.
Sentite le conclusioni dell'avvocato generale.
Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica.
Visto lo Statuto del personale della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica.
Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, e specialmente gli articoli 69, 70 e 95.
LA CORTE,
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio, ad eccezione di quelle sostenute dalla convenuta.
Firme
Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 17 giugno 1965.
Hammes
Donner
Lecourt
Delvaux
Trabucchi
Strauss
Monaco
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 17 giugno 1965.
Il Cancelliere
A. Van Houtte
Il Presidente Ch.
L. Hammes