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Sez. 1, Sentenza n. 18428 del 03/12/2003 (Rv. 568617 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Liquidazione coatta amministrativa - Disciplina ex art. 56, legge fall. - Requisiti - Esigibilità del credito - Esclusione - Ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dal codice civile - Necessità - Sussistenza dei casi di esclusione della compensazione ex art. 1246, cod.civ. - Compensazione fallimentare - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di credito vantato da un agente di compagnia di assicurazioni.
Stato
decisa il 2003-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568617-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

La compensazione in materia fallimentare, regolata dall'art. 56, legge fall., presenta elementi di specialità rispetto alla disciplina ordinaria, in quanto opera anche se il credito vantato nei confronti del fallito non è esigibile, ferma restando la necessità che sussistano gli ulteriori requisiti previsti dal codice civile e, tra questi, che non ricorra alcuno dei casi per i quali l'art. 1246, cod.civ., stabilisce che essa non opera.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la compensazione del credito vantato da un agente assicurativo nei confronti di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con il debito verso quest'ultima, in quanto esclusa dagli artt. 23 e 24 dell'accordo nazionale di categoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)