Sez. L, Sentenza n. 4530 del 10/04/2000 (Rv. 535527 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Disciplina di cui all'art. 56 della legge fallimentare - Contenuto - Rapporti con la disciplina di cui all'art. 1243 cod. civ..
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE
L'art. 56 della legge fallimentare, prevedendo che tutti i creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito (o la società posta in liquidazione coatta amministrativa) i crediti che essi vantano verso lo stesso "ancorché" non scaduti prima della dichiarazione di fallimento, costituisce, con riferimento alla mancata richiesta dell'indefettibilità del requisito dell'esigibilità' di tali ultimi crediti, un'eccezione alla regola di cui all'art. 1243 cod. civ., secondo la quale la compensazione si verifica solo in caso di coesistenza di due contrapposti debiti aventi ad oggetto somme di denaro o quantità di cose fungibili dello stesso genere che siano però "ugualmente liquidi ed esigibili".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)