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Sez. 2, Sentenza n. 8466 del 14/03/1983 Ud. (dep. 17/10/1983) Rv. 160716 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI PRECEDENTI PENALI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160716-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI PRECEDENTI PENALI - SUFFICIENZA.*

Il giudice di merito motiva sufficientemente il diniego delle attenuanti generiche dando preminente e ostativo rilievo ai precedenti penali dell'imputato rispetto ad ogni altra dedotta circostanza che possa comprendersi nel disposto di cui all'art. 62 bis cod. pen.. (Conf mass n 151338; (Conf mass n 150935; (Conf mass n 150833).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)