diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11152 del 28/09/1981 Ud. (dep. 19/12/1981) Rv. 151338 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - RIFERIMENTO AD ELEMENTI PREVALENTI PER LA DECISIONE - OMESSO GIUDIZIO SU ALTRI ELEMENTI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151338-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - RIFERIMENTO AD ELEMENTI PREVALENTI PER LA DECISIONE - OMESSO GIUDIZIO SU ALTRI ELEMENTI - LEGITTIMITÀ.*

Atteso il carattere facoltativo e discrezionale delle attenuanti generiche, per soddisfare l'Obbligo di indicare in motivazione le ragioni del diniego della loro concessione è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi che ritiene prevalenti per la decisione, dovendosi ritenere implicito il giudizio negativo su quelli esaminati. (nella specie, il giudice di merito aveva negato la concessione delle attenuanti in oggetto, valorizzando la pericolosità sociale dello imputato quale emergeva dai suoi precedenti penali). (V mass n 148755; (V mass n 130926).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)