Sez. L, Sentenza n. 5318 del 17/03/2016 (Rv. 639098 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Accordi per la riduzione dell'orario di lavoro - Domanda di benefici contributivi per stipula di contratti di solidarietà - Domanda di conguaglio di somme anticipate a titolo di CIGS - Necessità di previe domande amministrative distinte - Sussistenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
Per usufruire dei benefici contributivi accordati ai datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà in relazione agli accordi di riduzione dell'orario di lavoro, previsti dall'art. 5 del d.l. n. 148 del 1993 convertito dalla l. n. 236 del 1993, è necessaria un'apposita domanda amministrativa, distinta da quella di conguaglio delle somme anticipate a titolo di CIGS, atteso che si tratta di benefici autonomi, giacché del primo è titolare giuridico il lavoratore, che avrà azione verso l'ente previdenziale nel caso in cui il datore di lavoro non gli anticipi il trattamento, mentre del secondo è titolare l'impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)