Sez. L, Sentenza n. 20527 del 21/07/2025 (Rv. 675838-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Trattamento di integrazione salariale - Domanda amministrativa proposta dal datore di lavoro ammesso al trattamento - Necessità di ulteriore domanda da parte del lavoratore beneficiario - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
La domanda amministrativa proposta dal datore di lavoro ai fini del riconoscimento, in favore del lavoratore, del trattamento di integrazione salariale, esclude la necessità della presentazione di una domanda all'INPS da parte del beneficiario, sia perché detta domanda verrebbe rivolta a un ente diverso da quello deputato a valutare la sussistenza dei presupposti e a concedere il trattamento, sia perché sarebbe finalizzata a ottenere la medesima prestazione già concessa.
Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)