Sez. 2, Sentenza n. 20886 del 27/10/2005 (Rv. 584803 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Apparecchiature elettroniche per il controllo della velocità - Autovelox modello 104/c2 - Mancata omologazione - Rilevanza ai fini della validità del relativo accertamento - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ
In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada (nella specie, eccesso di velocità), la mancata omologazione dell'apparecchio "autovelox" modello 104/c2 non spiega influenza sulla validità del relativo accertamento, potendo legittimamente ritenersi estesa, a tale apparecchio, l'omologazione concessa al precedente rilevatore modello 103, poiché il nuovo strumento di rilevazione, attesane l'affinità di caratteristiche tecniche con il precedente, non necessita di alcuna formale e specifica dichiarazione di idoneità, e ben può essere impiegato a seguito di un mero "richiamo" dell'atto autorizzativo del precedente, senza necessità di ulteriori omologazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)