diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9950 del 26/04/2007 (Rv. 596399 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Apparecchiature elettroniche per il controllo della velocità - Accertamento eseguito dopo la scadenza dell'omologazione - Illegittimità - Esclusione - Scadenza del termine di omologazione - Rilevanza limitata alla possibilità di commercializzare l'apparecchiatura.
Stato
decisa il 2007-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596399-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ

In tema di sanzioni amministrative per violazioni dei limiti di velocità stabiliti dal codice della strada accertate a mezzo di apparecchiatura elettronica regolarmente omologata (nella specie, "telelaser"), come previsto dall'art. 142 codice della strada, la scadenza del termine di omologazione previsto per il modello di apparecchiatura utilizzato dagli agenti accertatori non rende di per sè illegittimo l'accertamento eseguito con il predetto macchinario dopo la scadenza di tale termine, purchè la singola apparecchiatura abbia mantenuto la sua funzionalità, in quanto il termine di durata della omologazione serve solo ad individuare l'arco di tempo nel quale le apparecchiature possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore e non incide sull'utilizzabilità, dopo la scadenza del termine, delle apparecchiature già esistenti da parte degli organi operativi che ne siano dotati.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 345), (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)