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Sez. 3 - , Ordinanza n. 3997 del 18/02/2020 (Rv. 656902 - 02)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ SPORTIVA | Attività sportiva amatoriale - Esercizio - Responsabilità dei custodi del bene sul quale la stessa è svolta - Entità - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656902-02

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ SPORTIVA

In tema di sport amatoriale, pur implicante attività agonistica, la consapevolezza del rischio di chi vi partecipa volontariamente riduce la soglia di responsabilità dei custodi del bene sul quale viene svolta la competizione, i quali sono tenuti ad attenersi alle normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, ove esso, per le sue intrinseche caratteristiche, non sia più elevato che nella media.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)