Sez. 3, Sentenza n. 20908 del 27/10/2005 (Rv. 584548 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ SPORTIVA | Partecipanti - Nozione - Individuazione - Implicita accettazione del relativo rischio da parte degli stessi - Conseguenze - Limiti - Responsabilità degli organizzatori - Esclusione - Condizioni - Relativo accertamento demandato al giudice del merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di gara di sci.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ SPORTIVA
L'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, intendendosi per tali non solo gli atleti in gara ma tutti quelli (come gli arbitri, i guardalinee, i guardaporte, i meccanici, i tecnici, gli assistenti, ecc.) che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara, per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione, assicurandone il buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e la trasparenza dei risultati. Sicché, i danni da essi eventualmente sofferti ad opera di un competitore, rientranti nell'alea normale, ricadono sugli stessi ed è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi. Il relativo accertamento è demandato alla valutazione del giudice del merito, che è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso, ha rilevato l'adeguatezza e logicità della motivazione della sentenza di appello, con cui, in relazione allo svolgimento di una gara di sci, si era escluso - anche in ordine alla possibile configurabilità della corresponsabilità per atto illecito del "club" organizzatore - che un concorrente avesse tenuto una condotta anomala, rientrando l'incontrollato sbandamento nel rischio tipico ed ordinario dello slalom gigante, tenuto conto, altresì, che il guardaporte, investito dal concorrente medesimo, al fine di compiere l'attività demandatagli, era libero di scegliere la postazione che riteneva opportuna, non esistendo alcuna norma regolamentare o, più genericamente, di prudenza che imponesse all'organizzatore della gara di disporre in merito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)