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Sez. 3, Sentenza n. 11275 del 17/01/2002 Cc. (dep. 20/03/2002) Rv. 221432 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Reato di esecuzione di opere su beni culturali senza autorizzazione - Art. 118 del D.Lgs n. 490 del 1999 - Previgente disposizione di cui all'art. 11 della legge n. 1089 del 1939 - Continuità normativa - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221432-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE

In materia di beni culturali ed ambientali, sussiste continuità normativa tra la disposizione dell'art. 11 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, che vietava gli interventi su beni vincolati non preceduti dalla prescritta autorizzazione, e l'art. 118 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, che punisce la demolizione, rimozione, modificazione, restauro senza autorizzazione, nonché l'esecuzione di opere di qualunque genere sui citati beni senza approvazione. (In applicazione di tale principio la corte ha ritenuto sussistere il "fumus" del reato "de quo" legittimante il sequestro preventivo dell'impianto di illuminazione della cattedrale di Trani, per il quale non risultava rispettata la prescrizione contenuta nell'autorizzazione di sottoporre ogni passaggio esecutivo a sopralluoghi della Soprintendenza).

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 11 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 59, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)