Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 29/03/2001 (Rv. 545308 - 01)
POSSESSO - ACQUISTO - SUCCESSIONE | Esistenza in capo al "de cuius" del possesso della cosa secondo la nozione fornitane dall'art. 1140 cod. civ - Presupposto per l'operatività della successione nel possesso - Conseguenze - Contestazione in giudizio della successione nel possesso - Prova del possesso del "de cuius" - Onere dell'erede - Fattispecie.
POSSESSO - ACQUISTO - SUCCESSIONE
L'operatività della successione nel possesso (di cui all'art. 1146, comma primo, cod. civ.) presuppone l'esistenza in capo al "de cuius" del possesso della "res", il quale, secondo la nozione fornitane dall'art. 1140 cod. civ., si identifica nella manifestazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale. Ne consegue che ove la "successio possesionis" sia negata da colui nei cui confronti essa sia fatta valere è onere dell'erede dimostrare l'esistenza in capo al "de cuius" del suddetto rapporto di fatto con il bene in contestazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inidonee a fornire la necessaria prova del possesso del "de cuius" le cartelle esattoriali a questo intestate concernenti il pagamento di un tributo immobiliare sul bene in contestazione, sul principale rilievo che tali documenti potevano al più costituire elementi indiziari della situazione possessoria apprezzabili ai fini della positiva valutazione di altre e più qualificanti risultanze probatorie).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1146 com. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)