Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1351 del 26/01/2015 (Rv. 634269 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Regime di cui alla legge n. 56 del 1987 - Determinazione della percentuale dei lavoratori a termine rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato - Onere della prova - A carico del datore di lavoro - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, nel regime di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'onere della prova dell'osservanza della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato è a carico del datore di lavoro, atteso che, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 230, spetta a quest'ultimo dimostrare l'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l'apposizione del termine.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3, Legge 28/02/1987 num. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)