Sez. L, Sentenza n. 6108 del 17/03/2014 (Rv. 630483 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Condizioni - Indicazione della percentuale di lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di assunzione di lavoratori subordinati con contratto di lavoro a termine, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (applicabile "ratione temporis"), l'unica condizione per il legittimo esercizio della cosiddetta delega in bianco conferita dal legislatore alla contrattazione collettiva (consentendo di prevedere legittime fattispecie di apposizione del termine ulteriori rispetto a quelle legali) è quella della specifica indicazione della percentuale dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, sicché l'apposizione di un termine ad un contratto di lavoro stipulato con riferimento ad una fattispecie (quale quella, rilevante nel caso di specie, di assunzione a termine per la sostituzione di lavoratori assenti per ferie) per la quale il contratto collettivo non contiene la espressa indicazione di tale percentuale è illegittima, non corrispondendo ad un tipo legale di contratto a termine.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)