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Sez. 3 - , Sentenza n. 43699 del 12/06/2019 Ud. (dep. 28/10/2019) Rv. 277180 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI | Sentenza di proscioglimento relativa a contravvenzione punita con pena alternativa – Art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs n. 11 del 2018 – Applicabilità ai processi in corso – Limiti.
Stato
decisa il 2019-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277180-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI

In tema di impugnazioni, la previsione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa, di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nel testo novellato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, è applicabile, in assenza di una disciplina intertemporale, alle sole sentenze emesse successivamente all'entrata in vigore della novella medesima

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 2 com. 2 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)