Sez. 3, Ordinanza n. 53430 del 22/11/2017 Ud. (dep. 24/11/2017) Rv. 272678 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI | Operatività del limite di cui all'art. 593, comma 3 cod. proc. pen. - Sentenza di condanna per contravvenzione che erroneamente applica la sola pena dell'ammenda - Esclusione - Appellabilità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI
In tema di impugnazioni, il limite della appellabilità di cui all'art. 593, comma 3 cod. proc. pen., non opera in relazione a reati puniti con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda per i quali il giudice applichi erroneamente solo la pena dell'ammenda, posto che l'illegittima applicazione della pena non può precludere al condannato l'accesso ad un grado di giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)