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Sez. 2, Sentenza n. 1507 del 20/11/1970 Ud. (dep. 03/06/1971) Rv. 118108 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO - QUANDO SI VERIFICA - FATTISPECIE IN TEMA DI LIQUIDAZIONE DI PENSIONE.*
Stato
decisa il 1970-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118108-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO - QUANDO SI VERIFICA - FATTISPECIE IN TEMA DI LIQUIDAZIONE DI PENSIONE.*

L'evento del reato di truffa consiste nel conseguimento del profitto con altrui danno, elementi collegati fra loro in modo da costituire i due aspetti di un'unica realta. Ne deriva che la truffa e un reato di danno che si perfeziona soltanto con l'effettivo conseguimento del bene economico (o di altro bene idoneo a una valutazione patrimoniale) e con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo. Nel caso di liquidazione di pensione, chiesta e ottenuta mediante esibizione di falsi documenti, la truffa si consuma non gia nel momento della liquidazione stessa, ma in quello dell'effettiva riscossione del primo rateo di pensionè i ripetuti fatti di riscossione dei ratei successivi al primo pagamento non possono considerarsi come fatti penalmente irrilevanti ma debbono ritenersi come azioni distinte di un medesimo disegno criminoso, dirette a ingannare ulteriormente il soggetto passivo con l'impiego di ulteriori raggiri consistenti nell'esibizione di documenti che solo apparentemente legittimano l'agente alla riscossione e nel mantenimento del silenzio sull'illeceita della situazione. (V 111418, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)