Sez. 3, Sentenza n. 2370 del 24/08/1964 (Rv. 303554 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE - PRECETTO - TITOLO ESECUTIVO - DEPOSITO - TERMINE - NATURA ORDINATORIA - CERTIFICAZIONE DELLA DATA DI DEPOSITO - IRRILEVANZA.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE - PRECETTO - TITOLO ESECUTIVO - DEPOSITO - TERMINE - NATURA ORDINATORIA - CERTIFICAZIONE DELLA DATA DI DEPOSITO - IRRILEVANZA.*
In tema di espropriazione immobiliare, il termine di cinque giorni dall'atto di pignoramento, fissato dal secondo comma dell'art. 557 cod.proc.civ. per il deposito, nella cancelleria del tribunale competente per la esecuzione, del titolo esecutivo o del precetto, e ordinatorio e non perentorio. Di conseguenza, non puo ritenersi indispensabile, ai fini della validita dell'esecuzione, la certificazione da parte del cancelliere della data precisa in cui il deposito sia stato effettuato dalle parti, restando adempiuto, con la materiale acquisizione del titolo e del precetto al fascicolo del processo esecutivo, il precetto della legge, inteso a consentire al giudice dell'esecuzione di procedere all'accertamento della regolarita formale di detti documenti prima di disporre l'ulteriore corso della espropriazione forzata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 557
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)