Sez. 3, Sentenza n. 12722 del 16/12/1997 (Rv. 510966 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Deposito del titolo e del precetto - Finalità - Termine ex art. 557, secondo comma, cod. proc. civ. - Carattere perentorio - Esclusione - Produzione tardiva - Validità.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE
Il deposito del titolo esecutivo e del precetto, onde consentire al giudice di accertare la loro regolarità formale, al fine di procedere all'espropriazione immobiliare, non è soggetto a termine perentorio (art. 557, secondo comma, cod. proc. civ.), e pertanto non è nulla l'ordinanza di vendita, se tali atti sono allegati al fascicolo dell'esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla norma.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 557, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)