Sez. 1, Sentenza n. 11449 del 28/06/1988 Ud. (dep. 25/11/1988) Rv. 179791 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO - OBBLIGO DI ATTENERSI AI PRINCIPI AFFERMATI CON LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - APPREZZAMENTI DI FATTO CONTENUTI NELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - VINCOLATIVITÀ PER IL GIUDICE DEL RINVIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - NUOVI ACCERTAMENTI DI FATTO - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO - OBBLIGO DI ATTENERSI AI PRINCIPI AFFERMATI CON LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - APPREZZAMENTI DI FATTO CONTENUTI NELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - VINCOLATIVITÀ PER IL GIUDICE DEL RINVIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - NUOVI ACCERTAMENTI DI FATTO - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Gli apprezzamenti di fatto contenuti nella sentenza di annullamento della Corte di Cassazione non sono vincolanti per il giudice di rinvio, il quale può riesaminare il fatto e valutare le prove secondo il suo libero apprezzamento, esclusi quei fatti e quelle prove non investite dalla pronuncia di annullamento. Tuttavia se la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata per Mancanza di motivazione nelle sue diverse prospettazioni o di contraddittorietà di essa, secondo lo schema normativo degli artt. 474 n. 3 e 477 cod. proc. pen., poiché in siffatta ipotesi la Cassazione giudicando sulla Mancanza di motivazione e sulla coerenza logica del discorso giustificativo della decisione, risolve una questione di diritto, il giudice di rinvio è obbligato a giustificare il proprio convincimento di merito secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. Pertanto se la sentenza della Corte di Cassazione afferma che la decisione impugnata è carente, il giudice di merito può evitare di cadere nel difetto di motivazione solo compiendo determinati Atti istruttori sui cui risultati deve fondare la decisione, fornendone la giustificazione nella sentenza. Il giudice di merito, in siffatta ipotesi, è obbligato ad uniformarsi alla affermazione della Corte che, quand'anche fosse arbitraria, è pur sempre la risoluzione di una questione di diritto, intendendosi per risoluzione della questione di diritto sia l'affermazione astratta di un principio sia l'applicazione particolare della regola giuridica ad una situazione di fatto ipoteticamente determinata con riferimento alla specie. Ne deriva che in tutti i casi nei quali la Mancanza di motivazione dipende da deficienze nella raccolta del materiale istruttorio, il giudice di rinvio è obbligato a valutare e, di regola a ricercare altre prove e fornire la giustificazione adeguata e razionale delle indagini e delle valutazioni compiute. (V mass n 177914).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 546 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)