Sez. U, Sentenza n. 3592 del 18/02/1988 Ud. (dep. 19/03/1988) Rv. 177914 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - OBBLIGO DI ATTENERSI AI PRINCIPI AFFERMATI CON LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - NUOVI ACCERTAMENTI DI FATTO RELATIVI A CIRCOSTANZE COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO DEL PRINCIPIO AFFERMATO DALLA CASSAZIONE - LEGITTIMITÀ - LIMITE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - OBBLIGO DI ATTENERSI AI PRINCIPI AFFERMATI CON LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - NUOVI ACCERTAMENTI DI FATTO RELATIVI A CIRCOSTANZE COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO DEL PRINCIPIO AFFERMATO DALLA CASSAZIONE - LEGITTIMITÀ - LIMITE.*
Il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, ma non gli sono inibiti nuovi accertamenti di fatto ancorché relativi a circostanze che costituiscono il presupposto del principio affermato dalla Cassazione poiché gli è riconosciuta la più ampia autonomia, ai fini della formazione del proprio convincimento, con il solo limite di non ripetere i vizi di motivazione denunciati con la sentenza annullata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 546 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)