diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4360 del 01/07/1986 (Rv. 447125 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - MODIFICAZIONE SUCCESSIVA DELLA SITUAZIONE DI FATTO LEGITTIMANTE L'APPOSIZIONE DEL TERMINE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZA - DIMISSIONE DEL LAVORATORE ASSENTE SOSTITUITO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1986-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447125-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - MODIFICAZIONE SUCCESSIVA DELLA SITUAZIONE DI FATTO LEGITTIMANTE L'APPOSIZIONE DEL TERMINE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZA - DIMISSIONE DEL LAVORATORE ASSENTE SOSTITUITO - EFFETTI.*

Il collegamento causale tra le situazioni di fatto legittimanti l'apposizione del termine al contratto di lavoro, quali previste dall'art. 1 della legge n. 230 del 1962, e l'assunzione a termine è stabilito dalla legge citata solo come condizione iniziale della deroga alla regola generale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non risultando dal testo normativo la necessità di un collegamento continuo per tutta la durata del termine. Pertanto è irrilevante ogni fatto che, intervenendo medio tempore, alteri la situazione iniziale talché le dimissioni del lavoratore assente, per la sostituzione del quale sia stato assunto altro lavoratore a termine, non determinano né la cessazione anticipata del rapporto di lavoro di quest'ultimo, né la trasformazione del rapporto stesso in rapporto a tempo indeterminato. (V 413/86, mass n 444023; (V 3915/80, mass n 407803).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)