Sez. 2, Sentenza n. 213 del 24/01/1969 (Rv. 338156 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA D'UFFICIO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA D'UFFICIO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La nullita di un contratto puo essere rilevata di ufficio dalla Corte di Cassazione, sempre che non si rendano necessarie nuove indagini di fatto. (Conf 704-64 V n 1084-67 massima 327463).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)