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Sez. 1, Sentenza n. 7016 del 22/12/1988 (Rv. 461200 - 01)

TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (ILOR) - IN GENERE - ESECUZIONI - INSEDIAMENTO OD AMPLIAMENTO DI IMPRESE INDUSTRIALI - ESENZIONE DECENNALE - LIMITE DEGLI INVESTIMENTI - PERSISTENZA NEL CORSO DEL DECENNIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461200-01

TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (ILOR) - IN GENERE - ESECUZIONI - INSEDIAMENTO OD AMPLIAMENTO DI IMPRESE INDUSTRIALI - ESENZIONE DECENNALE - LIMITE DEGLI INVESTIMENTI - PERSISTENZA NEL CORSO DEL DECENNIO - NECESSITÀ.*

Con riguardo all'esenzione decennale dalle imposte dirette, prevista dall'art. 8 della legge 22 luglio 1966 n. 614 (interventi in favore dei territori depressi dell'Italia centrale e settentrionale), fra l'altro, per l'insediamento od ampliamento di imprese industriali "il cui investimento in impianti fissi non superi i due miliardi di lire", ed estesa all'ILOR dall'art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, il suddetto requisito del limite degli investimenti non solo deve sussistere al momento iniziale della concessione del beneficio, ma anche deve persistere nel corso del decennio, implicando altrimenti la cessazione "ex nunc" della esenzione, atteso che questa, inerendo a Tributi regolati su base annuale, deve essere correlata, anche per i suoi presupposti, a ciascun periodo d'imposta, e che, inoltre, ha natura di agevolazione soggettiva, rivolta a perseguire obiettivi d'incentivazione di imprese piccole e medie, fintantoché esse si mantengano entro determinate dimensioni.*

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)