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Sez. 1, Sentenza n. 3009 del 01/04/1996 (Rv. 496734 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Esenzioni - Interventi in favore dei territori depressi dell'Italia centrale e settentrionale - Insediamento di imprese industriali - Esecuzione decennale ex art. 8 della legge n. 614 del 1966 - Estensione all'I.L.O.R. - Limite degli investimenti - Persistenza nel corso del decennio necessità - Superamento del limite - Conseguenze - Creazione di un nuovo soggetto mediante incorporazione di società - Superamento del limite - Cessazione del beneficio.
Stato
decisa il 1996-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496734-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

L'esenzione decennale dalle imposte dirette, prevista dall'art. 8 della legge 22 luglio 1966 n. 614 (in tema di interventi in favore dei territori depressi dell'Italia centrale e settentrionale), per l'insediamento di imprese industriali, il cui investimento in impianti fissi non superi i due miliardi di lire, (ed estesa all'I.L.O.R. dall'art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601) permane alla condizione che il suddetto requisito del limite di valore degli investimenti, sussistente al momento iniziale della concessione del beneficio, persista nel corso del decennio. Ove esso venga meno, ciò implica la cessazione, con efficacia "ex nunc", dell'esenzione e tale beneficio viene a cessare anche nel caso in cui, nel corso del decennio, si crei un nuovo soggetto, che incorporando altra società, per la somma degli investimenti, superi il limite dimensionale sopraindicato, atteso che il requisito relativo al limite quantitativo di investimento - avendo detta esenzione natura di agevolazione soggettiva, rivolta a perseguire obiettivi d'incentivazione di imprese piccole e medie, fin tanto che esse si mantengono entro determinate dimensioni - va valutato in relazione al soggetto che esercita l'attività imprenditrice.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 614 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)