diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2879 del 19/05/1979 (Rv. 399203 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - JUS SUPERVENIENS - IRRETROATTIVITA - LIMITI - DISCIPLINA DEI MEZZI DI PROVA - NORME PROCESSUALI E NORME SOSTANZIALI - CONFIGURABILITA RISPETTIVA - ESPLETAMENTO DI UNA PROVA EFFICACE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE - SOPRAVVENIENZA DI UNA DIVERSA NORMATIVA CHE IMPONE UN DIVERSO MEZZO DI PROVA AVENTE UN PARTICOLARE VALORE LEGALE - INVALIDAZIONE DELLA PROVA ESPLETATA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (SINISTRO STRADALE) - DANNO DA INVALIDITA - LIQUIDAZIONE - CRITERI - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 9 DEL 1977).*
Stato
decisa il 1979-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399203-01

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - JUS SUPERVENIENS - IRRETROATTIVITA - LIMITI - DISCIPLINA DEI MEZZI DI PROVA - NORME PROCESSUALI E NORME SOSTANZIALI - CONFIGURABILITA RISPETTIVA - ESPLETAMENTO DI UNA PROVA EFFICACE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE - SOPRAVVENIENZA DI UNA DIVERSA NORMATIVA CHE IMPONE UN DIVERSO MEZZO DI PROVA AVENTE UN PARTICOLARE VALORE LEGALE - INVALIDAZIONE DELLA PROVA ESPLETATA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (SINISTRO STRADALE) - DANNO DA INVALIDITA - LIQUIDAZIONE - CRITERI - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 9 DEL 1977).*

I principi che disciplinano la successione della legge nel tempo sono informati alla regola generale della irretroattivita della legge (art 11 disp legge in generale), salvo che non sia diversamente disposto o non si tratti di norme processuali che sono immediatamente applicabili in quanto disciplinano le modalita di svolgimento della lite fino alla sua definizione. Tuttavia, per quanto attiene ai mezzi di prova, mentre devono considerarsi norme processuali quelle che attengono ai modi ed ai termini della loro assunzione, appartengono al diritto sostanziale quelle che disciplinano l'efficacia ed i limiti della loro ammissibilita, i vincoli inerenti alla loro disponibilita e all'eventuale valore legale. Pertanto non puo essere invalidata una prova gia espletata, che al tempo della sua ammissione era pienamente efficace, se una legge posteriore ne impone una diversa avente un particolare valore legale, in sostituzione della precedente. (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, e stata ritenuta valida la prova in precedenza assunta, malgrado la sopravvenienza della legge 26 febbraio 1977 n 9, che ha convertito in legge il DL 23 dicembre 1976 n 837, secondo il quale la liquidazione del danno da invalidita alla persona, vittima di un incidente stradale, deve essere effettuata in base alle risultanze fiscali).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 837, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)