Sez. 1, Sentenza n. 7471 del 20/03/2008 (Rv. 602076 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Istruttoria prefallimentare iniziata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.5 del 2006 - Sentenza emessa dopo il 16 luglio 2006 - Appello - Disciplina applicabile - Disposizioni anteriori - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di impugnativa avverso la sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n.5 del 2006 (cioè dopo il 16 luglio 2006), ma su ricorso depositato anteriormente, trova applicazione la nuova disciplina dell'art.18 legge fall., con conseguente necessità di proposizione dell'appello alla corte d'appello (ovvero, se introdotto dal 1 gennaio 2008, del reclamo secondo l'art. 22 del d.lgs. n.169 del 2007 che, ancora riformando la norma, ne ha esteso la portata alle procedure concorsuali pendenti) e non più dell'opposizione allo stesso tribunale, in quanto la disposizione sulla disciplina transitoria di cui all'art.150 del predetto d.lgs. - norma eccezionale rispetto al principio generale della irretroattività della nuova disciplina ex art. 11 preleggi cod. civ. e dunque da interpretarsi restrittivamente - circoscrive la residua portata delle norme precedenti alla sola definizione dei ricorsi (anche se proposti prima del 16 luglio 2006) con cui era instaurata la fase prefallimentare; ne consegue che, aprendosi con la sentenza dichiarativa di fallimento una nuova fase del processo concorsuale, il provvedimento deve rispettare nella forma e nel contenuto il novellato disposto dell'art. 16 legge fall. e parimenti la sua impugnazione, introducendo un giudizio nuovo rispetto alla fase prefallimentare ormai definita, va proposta nella forma e secondo la disciplina riformata, costituendo la sentenza di fallimento il "discrimen" tra due regimi normativi. (In base a tale principio la S.C. , cassando con rinvio la sentenza impugnata, ne ha ritenuto l'erroneità nella parte in cui i giudici d'appello avevano dichiarato inammissibile l'appello interposto ai sensi del riformato art.18 legge fall.).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 153, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 22 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)