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Sez. 1, Sentenza n. 10070 del 25/06/2003 (Rv. 564538 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Illecito amministrativo per violazione del divieto di somministrazione di progesterone ad animali bovini (art. 3, comma terzo, d.Lgs. n. 118 del 1992) - Contestazione dell'autorità amministrativa desunta dalla presenza di tale ormone nel sangue bovino in percentuale superiore al limite ritenuto fisiologico - Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Sopravvenienza di d.m. prevedente i livelli fisiologici massimi di progesterone - Nella specie riconducente nel limite quello in precedenza reputato indice presuntivo della somministrazione vietata - Obbligo del giudice di tenere conto del D.M. - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564538-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

Nel corso del giudizio di opposizione avverso sanzione inflitta per somministrazione di progesterone ad animali bovini, in violazione del divieto di cui all'art. 3, comma terzo, del d.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, desunta dalla presenza di esso, nel siero o nel plasma di tali animali, in percentuale superiore al limite all'epoca ritenuto fisiologico, la sopravvenienza del decreto ministeriale 14 novembre 1996, con cui sono stati determinati i livelli fisiologici massimi di progesterone nel sangue di detti animali, influisce sulla prova del fatto addebitato, dato che, ove quella percentuale sia inferiore al nuovo limite indicato come fisiologico, viene meno il sostegno presuntivo della contestazione; il giudice dell'opposizione, pertanto, deve tenere conto del decreto ministeriale sopraggiunto, trattandosi non di mutamento del quadro normativo (che sarebbe irrilevante in ragione dell'inapplicabilità, agli illeciti amministrativi, della regola dettata per i reati dall'art. 2, terzo comma, cod. pen.), ma del sopravvenire di attestazione o riconoscimento dell'autorità amministrativa circa la carenza di elementi per presumere la commissione dell'illecito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 118 art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., DM Sanità 14/11/1996

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)