Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 21/01/2009 (Rv. 606246 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Violazione del divieto di somministrazione di progesterone ad animali bovini - Applicazione del d.m. Sanità 14 novembre 1996 - Fissazione di un livello fisiologico di progesterone nel sangue - Conseguenze - Presunzione "iuris tantum" della provenienza esogena dell'ormone - Prova liberatoria ex art. 3 legge n. 689 del 1981 - Onere a carico dell'allevatore.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative connesse alla somministrazione di progesterone ad animali bovini, in violazione del divieto di cui all'art. 3, comma terzo, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, la tabella allegata al d.m. Sanità del 14 novembre 1996, emanato ai sensi dell'art. 13 del citato d.lgs., ha fissato il livello fisiologico massimo di progesterone nel sangue o nel siero dei bovini maschi oltre i sei mesi nella misura dell'1, 5 ng/ml, misura indicata dall'Istituto superiore di sanità tenendo conto anche delle possibili alterazioni ormonali. Ne deriva che l'accertamento del superamento del limite di progesterone indicato comporta una presunzione "iuris tantum" di provenienza esogena dell'ormone e, quindi, della sua indebita eccessiva somministrazione. Tale presunzione può essere vinta dal titolare dell'allevamento, ai sensi dell'art. 3 legge n. 689 del 1981, fornendo la prova che l'elevato tasso di progesterone sia attribuibile a caso fortuito o a forza maggiore, quale ad esempio la permanenza dell'ormone nel sangue, nonostante il decorso del prescritto tempo da un trattamento terapeutico lecitamente praticato, o un'inconsapevole somministrazione od ingestione di una specialità medicinale nella quale l'ormone medesimo era contenuto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 118 art. 3 CORTE COST., DM Sanità 14/11/1996, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)